La discriminazione era un beneficio riconosciuto a quei cittadini ebrei che potevano vantare benemerenze di ordine militare o politico, per cui il RDL n. 1728 del novembre ‘38, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, nei loro confronti si applicava solo in parte. Potevano tenere in casa la radio, avere la domestica, muoversi con meno limitazioni. Organo deliberante per la concessione del riconoscimento era la Direzione Generale per la demografia e la razza (Demorazza), alla quale faceva capo tutta la materia, compreso l’esame dei casi dubbi in merito all’attribuzione alla razza ebraica. Tuttavia, se inizialmente i singoli o le famiglie potevano sentirsi protetti dalla qualifica di “discriminato”, in seguito, con l’ordine di cattura del 30/11/’43, tale riconoscimento perderà valore. A quel punto nessun cittadino ebreo era al riparo dalla misura dell’arresto per la deportazione.
S. Capogreco e M. Sarfatti